Art. 42.
(Regolamenti di attuazione).

      1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 41. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
      3. I regolamenti di cui al presente articolo 8 sono pubblicati in un apposito supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 41 precedente e delle altre disposizioni vigenti in materia di professioni intellettuali.
      4. Il Governo provvede, altresì, all'esplicita abrogazione delle norme che disciplinano le materie oggetto dei regolamenti di cui al presente articolo incompatibili con i medesimi regolamenti. Le abrogazioni previste ai sensi del presente comma hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti recanti la disciplina delle specifiche materie.

 

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